Amici del Timone n�67 del 01 maggio 2017

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LA LEGGE SULLE DAT E' UNA CATTIVA LEGGE
Inutile ammantarla di valori pietosi, è e resta un errore
di Carlo Bellieni

ART 1 "Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente e in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile o penale".
Qui non specifica che si tratta delle volontà di andar incontro a morte o sospendere un trattamento, quindi è un'affermazione apodittica, che potrebbe portare a sciocche e insensate richieste da parte del paziente, MAGARI IN BUONA FEDE, MA TUTTAVIA INSENSATE.
ART 2 "Il consenso informato di cui all'articolo 1 è espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale"
Che ne sarà dei neonati? Un genitore potrà chiedere di fermare il respiratore indipendentemente dal parere del medico, anche se il bambino non sta morendo o se nemmeno è chiara la prognosi, e questi dovrà attenersi alla decisione del padre/madre.
ART 2 "il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali".
Quando si parla di alimentazione e idratazione artificiale non è definito cosa si intende: un sondino non è tanto artificiale, comunque non lo è più di un biberon…
ART 3 "Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di una propria futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento ("DAT"), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte terapeutiche "
Torno a dire che questa formulazione ("convinzioni e preferenze NONCHE' consenso o rifiuto") indica che il paziente non solo può rifiutare o acconsentire, ma anche scegliere altro, e questo deontologicamente e clinicamente è inaccettabile, tanto più che la presente legge obbliga il medico ad obbedire. Oltretutto può portare ad abusi, sprechi di risorse, errori, richieste di terapie inutili se il soggetto sta morendo, o paradossalmente richieste di accanimento terapeutico e il medico non potrà opporsi.

Fonte: carlobellieni.com, 23/03/2017

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