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La novità della proposta di legalizzare lo spaccio delle droghe qualificate "leggere" non sta negli argomenti che adoperano i suoi 218 parlamentari sottoscrittori: li abbiamo a noia da circa 40 anni. La novità è che il Parlamento italiano si trova oggi nelle sciagurate condizioni di approvare un testo del genere; quel che è accaduto dall'inizio del governo in carica legittima questa conclusione: da marzo 2014 a oggi, su impulso dell'esecutivo e col sostegno della sua maggioranza sono stati approvati il divorzio breve, il divorzio facile, una pessima controriforma della legge sulla droga, si è scelto di non dare alcuna legislativa alle sentenze della Consulta su eterologa e selezione genetica pre-impianto, e si è andati avanti col gender a scuola, se pur con qualche apparente correzione di rotta.
Si prospetta il rischio che la discussione ripeta banalità pluriripetute e alla loro stregua legiferi. In un recente volume - Libertà dalla droga, Sugarco 2015 -, scritto con Giovanni Serpelloni e con Massimo Introvigne, abbiamo raccolto ed esposto sul punto elementi di fatto e argomenti di carattere scientifico, giuridico e sociologico. Rinviando a quel testo per una esposizione meno rapida, ecco i principali luoghi comuni sul tema:
a. primo luogo comune: ci sono le droghe "buone" e le droghe "cattive", quelle che possono far male e quelle che aiutano a passare una serata in spensieratezza, quelle "ludiche" e socializzanti e quelle che invece provocano qualche problema, quelle da permettere e quelle da vietare. É una distinzione falsa e fuorviante: lo "spinello" oggi in circolazione ha effetti devastanti e non sempre reversibili sulla psiche e sul fisico. The Independent, il popolare quotidiano inglese che per circa un decennio, a partire dal 1997, ha condotto una intensa campagna a favore della legalizzazione della cannabis, il 18 marzo 2007 è poi uscito con la copertina dell'edizione domenicale recante il titolo Cannabis, an apology: una richiesta di scuse ai lettori fondata su dati obiettivi. «(…) nel 1997 – è possibile leggere nel reportage di Jonathan Owen, sulla stessa testata – mentre questo giornale chiedeva la depenalizzazione, milleseicento persone erano in cura per dipendenza da cannabis. Oggi (cioè nel 2007) sono diventate ventiduemila». La campagna lasciata nel 1997 ha però condizionato nel Regno Unito la decisione, adottata nel 2004, di far passare la cannabis dalla tabella B – quella delle anfetamine e dei barbiturici – alla tabella C: quella delle droghe "leggere", il cui uso non è punibile. Nell'editoriale si cita una celebre frase di John Maynard Keynes – «se i fatti cambiano, noi cambiamo opinione» – per aggiungere che «il legame fra cannabis e psicosi adesso è chiaro, mentre non lo era dieci anni fa».
b. Il secondo luogo comune è che ognuno è arbitro della propria salute, e quindi libero di "farsi" come desidera, senza che lo Stato si intrometta. Questo argomento però non va adoperato a intermittenza: nessuno ha mai contestato il principio ispiratore dell'obbligo del casco alla guida delle motociclette; si tratta dei primi tre articoli della legge 11 gennaio 1986 n. 3: eppure, in caso di incidente, il danno potenziale riguarda esclusivamente il soggetto che viola la norma. Non vi è mai stata contestazione perché la Costituzione italiana, e prima ancora il buon senso, pongono alla base della convivenza il principio di solidarietà, che si articola in diritti – quelli, per es., di ricevere cura e assistenza in caso di difficoltà – e doveri: nel momento in cui, colpevolmente o dolosamente, io ledo la mia salute a seguito di miei comportamenti, con ciò stesso mi sottraggo all'adempimento dei quei doveri e costringo le istituzioni a impiegare risorse ed energie per soccorrermi. Proprio con riferimento all'uso del casco, con una sentenza del 1994, la n. 180, la Corte costituzionale ha respinto la tesi dell'ingerenza dello Stato nei diritti del cittadino, e ha aggiunto che la salute dell'individuo costituisce "interesse per la collettività", per cui va apprezzato l'intervento del legislatore, anche perché gli incidenti stradali hanno un costo per l'intera società.
c. Terzo luogo comune: anche alcool e tabacco fanno male, eppure, a differenza della droga, nessuno invoca sanzioni contro la loro commercializzazione. Partendo dagli alcolici, chi dice che è illogico vietare e punire la cessione controllata di droga, soprattutto di quella "leggera", e invece ammettere la vendita bevande alcooliche, non ha ben chiara la distinzione fra uso e abuso. L'uso equilibrato di alcool, soprattutto se a bassa gradazione e in assenza di controindicazioni correlate alle condizioni di salute di chi lo assume, non fa male; un buon bicchiere di vino rosso è anzi consigliato durante il pasto. L'abuso provoca invece l'alterazione di sé, ed è in vario modo scoraggiato sul piano normativo: si pensi alle disposizioni sul tasso alcolemico da non oltrepassare quando si conduce un veicolo, e alle sanzioni penali in caso di inosservanza. Per il consumo di droga la distinzione non regge: già il semplice uso di stupefacenti produce alterazioni dell'equilibrio fisico e psichico; non attendere che si passi a stadi di dipendenza più elevati per dissuadere dall'assunzione è coerente con il sistema.
Il professor Luigi Janiri, vicepresidente della sezione dipendenze della Società italiana di psichiatria, ha spiegato, nel corso dell'audizione svolta il 2 aprile 2014 davanti alle Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali della Camera dei Deputati: «(…) sulla questione della differenza tra la cannabis e l'alcol. Indubbiamente l'alcol è in grado di determinare effetti nocivi sulla salute sia fisica, sia psichica. È un dato accertato che questo avvenga per dosi progressivamente crescenti di alcol e in un tempo molto più lungo. L'altra differenza importante rispetto alla cannabis risiede nel fatto che gli episodi acuti psicotici transitori di cui è responsabile la cannabis non si verifichino con l'alcol. Mentre un episodio psicotico transitorio si può verificare in una persona anche alla prima assunzione di cannabis, non si verifica alla prima assunzione di alcol». Ulteriore differenza è il tempo di smaltimento: «una persona che si fuma una canna oggi impiega (…) per eliminarla fino a 15-20 giorni». Considerazioni analoghe, mutatis mutandis, valgono per il tabacco; non è necessario consultare un tossicologo per constatare la differenza che c'è tra gli effetti di una sigaretta e gli effetti di una "canna". Nei confronti del fumo peraltro l'ordinamento non è indifferente, essendo in atto da tempo misure dissuasive che vanno dalle periodiche campagne di informazione sui danni che esso provoca alle sanzioni amministrative per chi fuma in luoghi pubblici.
La svolta è avvenuta con la legge n. 3/2003, la c.d. legge Sirchia, dal cognome del ministro della Salute dell'epoca, che ha introdotto il divieto di fumare nei locali chiusi; è una riforma che ha provocato affetti tangibili: secondo l'Istat mentre nel 2003 l'abitudine al fumo riguardava il 23,08% degli italiani, nel 2013 essa è scesa al 20,9%. Per l'alcool come per il fumo la prevenzione e la dissuasione sono commisurate alla nocività delle sostanze e agli esiti derivanti dalla loro assunzione; nocività ed esiti qualitativamente diversi rispetti alle sostanze stupefacenti, e comunque a queste ultime non equiparabili.
d. Quarto luogo comune: "legalizzare" le droghe sottrarrebbe potere e terreno alle organizzazioni criminali che traggono profitto dai traffici di stupefacenti, affidandone la distribuzione e la cessione al controllo dello Stato. Premesso che il problema numero uno non è che i clan aumentino i profitti con i traffici degli stupefacenti, ma che questi ultimi determinino la morte o la prostrazione di tante persone, è certamente importante contrastare i network criminali che si dedicano, in tutto o in parte, ai giri di stupefacenti. Ammettendo che sia vera – e non lo è, per quanto si esporrà fra breve – la tesi secondo cui la mancata legalizzazione è causa dell'arricchimento dei clan, ogni ipotesi di legalizzazione sarebbe diretta a limitare lo sfruttamento criminale dei traffici, non a ridurre la platea degli assuntori di droga, quindi lascerebbe inalterato il problema n. 1. La realtà poi smentisce la tesi della riduzione della entità dei traffici criminali; ogni legalizzazione ha dei limiti, di età dell'assuntore, di quantità e di qualità (intesa come percentuale di principio attivo) della sostanza. Neanche il "legalizzatore" più convinto arriva a sostenere che un fanciullo possa recarsi a piacimento al tabaccaio, o allo sportello della Asl, e farsi impacchettare mezzo chilo di cocaina, con elevata percentuale di principio attivo.
Alla criminalità sarà sufficiente operare oltre i limiti fissati: quanto a quello dell'età, puntando, ancora di più di quanto non avvenga oggi, allo spaccio fra minorenni; quanto alla quantità e alla qualità, offrendo "merce" in grammi o in capacità stimolante, al di là delle soglie stabilite. L'esperienza degli Usa, al cui interno circa venti States hanno legalizzato il fumo di cannabis per uso medico, e due States anche per uso ricreazionale, indica che la legalizzazione della cannabis aumenta soprattutto la quantità consumata pro capite. Gli introiti per gli Stati derivante dalle accise sulla cannabis "legale" è annullato dalle maggiori spese connesse al trattamento dei suoi effetti è cronici. I due mercati, legale e illecito, sono strettamente connessi: quantità sostanziali di marijuana medica prodotta in eccesso grazie a economie di scala sono dirottate verso il mercato clandestino. Tuttavia, negli Usa gli adolescenti non possono accedere alla cannabis legale: la legalizzazione non riguarda i minori, che sono i maggiori consumatori di cannabis e quelli più a rischio per i suoi effetti a lungo termine. Risultato: negli Usa la legalizzazione della cannabis non ha eliminato il mercato illegale ma ne ha semplicemente ristretto la clientela agli adolescenti e agli adulti che non possono permettersi il costo elevato della cannabis legale.
È ragionevole sperare in un grado di approfondimento che tenga conto delle valutazioni tecniche degli addetti ai lavori, ascoltandone il parere e con un confronto proporzionato alla gravità della materia di volta in volta discussa?
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