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Gli attacchi all’obiezione di coscienza dei medici che si rifiutano di praticare aborti ormai paiono stampati con il ciclostile, tanto si assomigliano gli uni agli altri. Uno degli ultimi è comparso sul sito dell’Unità martedì scorso a firma della professoressa Marilisa D’Amico, ordinario di diritto costituzionale all’università statale di Milano e Presidente della Commissione degli affari istituzionali del comune di Milano, nonché iscritta nelle liste del PD. La D’Amico è una dei firmatari del reclamo che la Cgil ha presentato al Comitato Europeo dei Diritti Sociali del Consiglio d’Europa contro l’obiezione di coscienza presente nella legge 194, legge che disciplina l’aborto procurato nel nostro Paese. L’articolo dal titolo “Interruzione della gravidanza e obiezione di coscienza: quale soluzione?” è ricco di considerazioni articolate a livello quasi apodittico, considerazioni a cui si potrebbe ribattere in modo sintetico con la seguente domanda retorica: “Ma dove sta scritto?”.
Nell’abbrivio del pezzo la D’Amico afferma che l’aborto è sottoposto “a certe condizioni”, ma dopo un riga conclude che "il diritto alla vita del nascituro […] naturalmente dipende dalla scelta libera della donna circa il proprio futuro". Quindi l'unica condizione per accedere all'aborto è la seguente: si pratica l’aborto solo se lo decide la donna e non serve nient’altro. Ed infatti l’autrice dell’articolo ha proprio ragione: l’art. 4 della legge 194 ci dice che nei primi 90 giorni l'aborto è praticabile sempre e comunque, basta che la madre lo voglia. Dopo i 90 giorni compare qualche lievissima restrizione. Dunque queste “condizioni” limitative alle pratiche abortive non esistono, non stanno scritte da nessuna parte.
Poi l’attenzione della prof.ssa D’Amico si sposta sull’obiezione di coscienza che, secondo il parere di questo docente universitario, è anch’essa esercitabile a patto di rispettare “certe condizioni”. Ma nella 194 dove sta scritto che il medico può diventare obiettore solo se si inchina ad alcune condizioni? In realtà all’art. 9 a questo proposito c’è solo una previsione meramente burocratica la quale indica che il medico dichiari per iscritto di volersi avvalere dell’obiezione di coscienza. Poi arriviamo alla parte più interessante dell’articolo. Gli obiettori sono troppi: “circa il 90% in tutto il Paese” secondo l’autrice. Chissà dove ha tirato fuori questo dato dal momento che secondo l’ultimo report del Ministero della Salute gli obiettori sono il 65% al Nord, il 69% al centro, il 77% al Sud e il 71% nelle isole. La media è 70,5%. Comunque sia il numero è eccessivo e dunque ecco arrivare la soluzione: “un esame serio delle motivazioni individuali”. Ricordiamo alla docente meneghina che l’obiezione di coscienza per legge non può e non deve essere sottoposta ad esame alcuno. Questo accade per l'aborto (art. 9), per la sperimentazione sugli animali (art. 2 comma 1 della l. 413/93) e per la fecondazione artificiale (art. 16 della l. 40/2004).
Le intenzioni per il nostro ordinamento giuridico hanno un peso solo se recano danno e solo se si appalesano in atti esterni. Lo Stato che vaglia la coscienza della persona per capire se è buona quando compie un atto buono è lo stato totalitario di staliniana memoria, che vede nemici del popolo ovunque. Ovviamente il "buona" qui significa "allineato ai dogmi ideologici". Come annota il magistrato Giacomo Rocchi su Notizie Pro Life, viene da chiedersi in merito ai possibili criteri contenuti in questo esame: “Sarà ammesso all'obiezione di coscienza il medico che si limita a recitare il giuramento di Ippocrate? Si verificherà la situazione familiare del soggetto, la sua fede religiosa (se è un ateo potrà fare obiezione di coscienza?), il suo impegno politico?”. E dunque: dove sta scritto nelle nostre leggi che l’obiettore deve essere vagliato dal tribunale dell’inquisizione abortista?
La D’Amico poi fiuta il pericolo soprattutto nelle farmacie, infatti occorre “che l’obiezione sia limitata all’intervento strettamente abortivo e non alle attività collaterali, che per alcuni arrivano fino al farmacista che nega ‘la pillola del giorno dopo’, pure dietro prescrizione”. Posto che secondo l’art. 9 l’obiezione interessa anche coloro che esercitano attività ausiliarie – “collaterali” per usare un termine della D’Amico – posto che la somministrazione di un preparato con effetti possibilmente abortivi come quello della pillola del giorno dopo non dovrebbe essere somministrato in farmacia dato che per legge tutto l’iter abortivo deve avvenire nelle strutture autorizzate, viene da chiedersi se davvero il farmacista eserciti un’attività ausiliaria/collaterale quando fornisce alla richiedente la pillola del giorno dopo oppure sia il primo attore nel provocare un aborto. Essendo questa pillola un preparato chimico che direttamente può provocare l'aborto, la sua somministrazione non è un'attività collaterale, ma configura una modalità principale per provocare l'aborto, semmai concorrente con la prescrizione fatta dal medico.
L’avvocato D’Amico poi chiude alludendo al fatto che l’obiezione di coscienza avvantaggia i "comodi di qualcuno". Ma da quando il rifiuto da parte di un professionista di compiere una mansione è una marcia in più per fare carriera e dunque una strada furba e di comodo? Non è forse vero proprio l’opposto? Insomma, anche in questo caso, chi lo dice che le cose stiano davvero così?
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